Art. 1.
(Obiettivi e finalità).
1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione ed ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.
2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione ed ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione.
Art. 2.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
b) «tecnologie assistite»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.
Art. 3.
(Soggetti erogatori).
1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza pubblici, alle aziende di telecomunicazione a partecipazione di capitale pubblico.
2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi di accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge o di regolamento, non possono far parte persone disabili.
Art. 4.
(Obblighi per l’accessibilità).
1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, per l’acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all’articolo 10 costituiscono oggetto di considerazione nella valutazione dell’offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l’eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata.
2. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti Internet quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all’articolo 10. Il contratto stipulato in difetto di tale previsione si intende integrato con una clausola recante l’obbligo del rispetto dei predetti requisiti, senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione stipulante; è nulla ogni clausola contraria o limitativa, salvo quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 3.
3. Il possesso dei requisiti di accessibilità costituisce criterio preferenziale in caso di concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l’acquisto di risorse e servizi informatici, tenuto conto della destinazione dei medesimi.
4. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l’acquisto di beni e servizi informatici destinati all’utilizzo da parte di lavoratori disabili, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all’articolo 10.
5. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Art. 5.
(Accessibilità dei testi scolastici).
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie promuovono iniziative e progetti per assicurare gradualmente l’accessibilità e la fruibilità dei testi scolastici da parte degli studenti disabili attraverso l’uso dell’informatica, anche avvalendosi di istituti ed altre strutture pubbliche.
Art. 6.
(Verifica dell’accessibilità su richiesta).
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie può valutare, su richiesta,
l’accessibilità dei siti Internet o del materiale informatico.
2. Con il regolamento di cui all’articolo 9 sono individuati:
a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione;
b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell’operazione;
c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell’accessibilità;
d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso.
Art. 7.
(Compiti amministrativi).
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) effettua il monitoraggio della attuazione della presente legge;
b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge;
c) può indicare le soluzioni tecniche necessarie per garantire l’accessibilità nei singoli casi;
d) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad aver rispettato i requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all’articolo 10, si siano anche meritoriamente distinti per l’impegno nel perseguire le finalità indicate dalla presente legge;
e) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento ed alla diffusione delle tecnologie assistive e per l’accessibilità;
f) promuove, con le altre amministrazioni interessate, l’erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari ed al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell’innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità dei disabili;
g) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, il dialogo ed il confronto fra associazioni di disabili, amministrazioni pubbliche, operatori economici e i fornitori di hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative;
h) promuove, di concerto con i Ministeri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per i beni e le attività culturali,
iniziative per favorire l’accessibilità alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle Associazioni dei disabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni vengono indicati, con decreto emanato di concerto dai Ministri interessati, le regole tecniche per l’accessibilità alle opere multimediali;
i) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici nonché l’introduzione delle problematiche di accessibilità nei programmi di formazione del personale.
2. Le Regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sulla attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge.
Art. 8.
(Formazione e responsabilità).
1. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, nell’ambito delle attività di cui al comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell’ambito delle attività per l’alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all’articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono inserite tra le materie di studio a carattere fondamentale le
problematiche della accessibilità e delle tecnologie assistive.
2. La formazione professionale di cui al comma 1 viene effettuata con tecnologie accessibili.
3. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, predispongono corsi di aggiornamento professionale sulla accessibilità.
4. L’inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziali e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.
Art. 9.
(Regolamento di attuazione).
1. Con regolamento di attuazione emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) le linee guida per l’accessibilità;
b) i contenuti di cui all’articolo 6, comma 2;
c) i controlli esercitabili sugli operatori che abbiano reso nota l’accessibilità dei propri siti ed applicazioni informatiche;
2. Il regolamento è adottato previa consultazione con le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative ed acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro 45 giorni dalla richiesta, e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 10.
(Requisiti tecnici).
1. Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni dei disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto delle Linee guida indicate dal regolamento di cui all’articolo 9:
a) i requisiti tecnici ed i diversi livelli per l’accessibilità;
b) le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità dei siti Internet, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tal fine.
Art. 11.
(Normative internazionali).
1. Il regolamento di cui all’articolo 9 e il decreto ministeriale di cui all’articolo 10 sono emanati osservando le Linee guida indicate nelle direttive sulla accessibitità della Unione europea e delle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore.