Il 9 gennaio 2020 AgID ha comunicato la pubblicazione definitiva delle linee guida per l’accessibilità degli strumenti informatici.

Il documento aggiorna, in sintesi, tutta la parte regolamentare in materia di accessibilità dalla prima emanazione della Legge Stanca (legge n. 4/2004), recependo anche i dettami della Direttiva Europea n. 2016/2102 in materia di accessibilità dei sit web e le applicazioni mobili.

In questo articolo, in modo sintetico, cercherò di spiegare alcune delle novità che impattano sia per le PA, che per i loro fornitori di soluzioni ICT.

I requisiti tecnici di accessibilità: ICT, non solo web!

Spesso mi capita di sentir parlare della legge Stanca come la legge per l’accessibilità dei siti web. Ciò è limitativo, considerato che la legge Stanca, dal 2004, è un punto di riferimento per l’accessibilità ICT. Hardware, software (comprese le applicazioni mobili), documenti oltre ai siti web sono oggetto di interesse della norma. Questo perché un ambiente di lavoro deve essere globalmente accessibile, ossia l’utente con disabilità deve poter avere le suddette soluzioni ICT accessibili.

In assenza di accessibilità per una delle tematiche sopra citate, l’utente – sia esso un dipendente di una PA e/o di un’azienda che un utente di informazioni e servizi – si troverà di fronte ad una discriminazione, sanzionabile per legge (Legge n. 67/2006). Una delle novità dell’aggiornamento della legge 4/2004, infatti, è l’accessibilità “by default” negli acquisti delle PA. I requisiti di accessibilità non sono più “titolo preferenziale” ma sono “essenziali”, salvo casi particolari definiti dalla legge. In questo modo la PA acquisisce prodotti predisposti per l’accessibilità, potendoli quindi far utilizzare in qualsiasi momento anche da persone con disabilità, senza doverli modificare e/o riprogettare.

I requisiti tecnici hanno origine dalla norma tecnica europea armonizzata EN 301549 v. 2.1.2, disponibile in lingua italiana come UNI EN 301549:2018. La norma tecnica specifica i requisiti di accessibilità funzionali applicabili ai prodotti e ai servizi ICT nonché una descrizione delle procedure di prova e della metodologia di valutazione per ogni requisito di accessibilità in una forma adatta a essere utilizzata negli appalti pubblici in Europa (utili anche per il settore privato). I contenuti della norma prevedono indicazioni in ambito ICT per prestazioni funzionali, requisiti generici, ICT con comunicazione vocale bidirezionale, con funzionalità video, hardware, web, documenti non web, software e servizi di supporto.

Considerato l’impatto sociale di questa norma, UNI – su richiesta dell’Agenzia per l’Italia digitale – ha deciso di rendere la versione italiana gratuitamente e liberamente scaricabile dal catalogo online, in modo tale da garantirne e favorirne la più ampia diffusione e il massimo utilizzo possibile (trattandosi di una norma necessaria sia alle PA che ai soggetti fornitori di servizi e prodotti per la PA). Il file stesso della norma è il primo ad avere tutte le caratteristiche di accessibilità previste per poter essere fruito da parte di tutti.

Per quanto riguarda il mondo web, il riferimento è la specifica WCAG 2.1, disponibile anche la traduzione ufficiale WCAG 2.1 in lingua italiana. Questo nuovo riferimento, rispetto alle WCAG 2.0 (riferimento per le PA italiane dal settembre 2013), consente di rendere maggiormente accessibili i siti web alle periferiche mobili. Tra i nuovi requisiti, infatti, compare il riferimento 1.4.10 “Ricalcolo del flusso” delle WCAG 2.1 che – in sintesi – obbliga a sviluppare web (siti e applicazioni) secondo i principi del “responsive design”.

Le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità

Per ogni capitolo della norma tecnica UNI EN 301549:2018, l’appendice C della medesima norma tecnica rende disponibile una serie di verifiche tecniche da svolgersi con modalità ispettiva (verifica diretta, verifica con strumenti automatizzati, ecc.).

In ambito web e applicazioni mobili, la norma tecnica contiene due prospetti (A.1 e A.2) che riportano l’elenco dei requisiti oggetto di verifica per poter dichiarare la conformità. Anche in questo caso, come per le precedenti regole tecniche in materia di accessibilità, va ricordato che una verifica tecnica non può essere totalmente automatizzata ma richiede di effettuare analisi in modalità manuale. Parimenti, nel mondo mobile – ad oggi – esistono scarse soluzioni per la valutazione dell’accessibilità e pertanto i test vanno effettuati in modo manuale.

WCAG: 2.0 o 2.1?

La domanda che sorge spesso è la seguente: per i siti esistenti alla data di pubblicazione delle linee guida, sviluppati secondo le precedenti regole tecniche (WCAG 2.0 livello “AA”), è necessario adeguarsi subito alle WCAG 2.1 livello “AA”? E per le gare in atto? Le Linee Guida forniscono la risposta: la  conformità alle WCAG 2.0 deve essere rispettata come requisito minimo per i siti web le cui procedure di sviluppo e/o aggiornamento sono state avviate prima della data di entrata in vigore delle Linee Guida. La conformità alle WCAG 2.1 deve essere rispettata come requisito minimo per i siti web le cui procedure negoziali di sviluppo e/o aggiornamento sono state avviate dopo la data di entrata in vigore delle Linee Guida. A partire dal 23 settembre 2020, tale conformità dovrà essere rispettata anche per tutti gli altri siti web sviluppati in precedenza.

Novità: verifica soggettiva (usabilità)

Una delle novità inserite dall’aggiornamento della legge Stanca è la verifica della fruibilità. Tale novità deriva dalla legge di recepimento della Direttiva Europea e ha obbligato pertanto l’inserimento di test di usabilità per l’ICT, compresi siti web e applicazioni mobili.

La procedura è descritta dettagliatamente nel paragrafo 3.3.2.1 delle Linee Guida, ed è richiesta per tutte le forniture sopra soglia comunitaria. Per le forniture sotto soglia comunitaria, fermo restando la possibilità di utilizzare comunque la procedura di cui al paragrafo 3.2.2.1., è richiesto di utilizzare almeno una metodologia semplificata per la realizzazione di test di usabilità, ad esempio quella definita dal Protocollo eGLU o con altre modalità, ad esempio: con analisi basate su euristiche, svolte anche da parte di funzionari del medesimo soggetto erogatore opportunamente formati, con il coinvolgimento di persone con disabilità.

Dichiarazione di accessibilità

La Direttiva Europea, e quindi la Legge Stanca, inserisce l’obbligo di pubblicare – per ogni sito web e applicazione mobile afferente all’amministrazione – la dichiarazione di accessibilità. Tale attività sarà possibile tramite una procedura on line resa disponibile da AGID e sarà compito degli RTD (Responsabili per la Transizione al Digitale) effettuare la dichiarazione a seguito della valutazione (autovalutazione o con l’ausilio di terzi), pubblicando un link alla stessa nel footer di ogni pagina del sito afferente.

Se trovo problemi di accessibilità, che devo fare?

Dall’entrata in vigore delle Linee Guida, è necessario contattare preventivamente la PA responsabile del sito web o dell’applicazione mobile e richiedere un intervento tempestivo per la risoluzione del problema. La PA deve rendere disponibile un “meccanismo di feedback” (il cui riferimento è presente anche nella dichiarazione di accessibilità), ossia una modalità accessibile per poter segnalare le problematiche.

Se la PA non risolve il problema in modo adeguato entro 30 giorni dalla segnalazione, l’utente si può rivolgere al Difensore Civico per il Digitale, che attiverà specifica istruttoria e inviterà la PA a porre eventuali rimedi necessari a rimuovere la problematica di accessibilità.

Chi controlla i siti e le applicazioni mobili?

Per legge, AgID ha il compito di effettuare il monitoraggio con la procedura prevista dagli atti esecutivi della Direttiva Europea, descritta all’interno delle Linee Guida. Le verifiche si baseranno su un campione ben definito, aggiornato a scadenze specifiche. In caso di anomalie di conformità, AgID ai sensi di legge dovrà inoltrare nota al Difensore Civico per il Digitale che si attiverà in merito.

Quindi che dobbiamo fare?

La normativa ora espone il responsabile (RTD) ad effettuare delle dichiarazioni di conformità per i siti web e le applicazioni mobili. Ciò significa che l’amministrazione deve garantire che:

  • gli acquisti siano esclusivamente (tranne rari casi) limitati a prodotti dichiarati accessibili;
  • i contenuti prodotti e pubblicati nei siti istituzionali e diffusi tramite applicazioni mobili siano accessibili;
  • vi sia costante attività di monitoraggio dell’accessibilità dei siti web e applicazioni mobili.

A tali responsabilità, va ricordato che è necessario acquisire e/o produrre anche ICT accessibile: hardware, software, documenti non web.

La Legge Stanca (art. 8 comma 3) prevede che i dipendenti delle amministrazioni siano formati sui temi afferenti all’accessibilità: occasione per riqualificazione del personale in materia di gestione di contenuti, compreso lo sviluppo di documenti – troppo spesso pubblicati on line e/o archiviati come scansioni di documenti cartacei (e pertanto non accessibili, nonché non conformi all’art. 23 ter comma 5-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale).

Ulteriori domande?

Consultare le FAQ di AgID.