Accessibilità ICT: aggiornamenti legislativi e nuove attività di normazione tecnica

Recentemente è stata avviata la discussione parlamentare dello schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2019/882 del parlamento europeo e del consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (meglio conosciuta come Accessibility Act).

Il problema normativo

L’attuale requisito di adeguamento dei siti web e delle applicazioni mobili dei soggetti diversi dalle PA (comma 1-bis art. della legge 9 gennaio 2004, n. 4), che richiede la conformità di tali prodotti entro il 28 giugno 2022 referenziando tali requisiti come anticipazione dell’Accessibility Act, ha portato alla necessità di un adeguamento normativo collegato al recepimento dell’atto di governo.

In sede di audizione parlamentare, come presidente di IWA Italy e della commissione UNI CT/531 “eAccessibility” ho portato un documento di approfondimento in cui suggerivo lo spostamento del termine di applicazione per tali soggetti di almeno un anno dalla data di pubblicazione delle linee guida AgID.

La soluzione suggerita dal Parlamento

Al termine delle attività parlamentari, sia dal Senato che dalla Camera dei deputati il parere sullo schema di decreto legislativo relativo al recepimento dell’Accessibility Act è favorevole ma a condizione che il Governo effettui una modifica del comma 2-bis dell’art. 4 della legge 9 gennaio 2004 n. 4 (la legge Stanca), sostituendo la scadenza di adeguamento dal 28 giugno 2022 a sei mesi dalla data di pubblicazione delle linee guida AgID.

Il testo dell’emendamento approvato, limitatamente all’argomento oggetto dell’articolo, è il seguente:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all’articolo 25, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente:

3-bis. All’articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. I siti web e le applicazioni mobili realizzati, alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all’articolo 11 della presente legge, dai soggetti erogatori di cui all’articolo 3, comma 1-bis, sono adeguati alle disposizioni della presente legge in materia di rispetto dei requisiti di accessibilità entro sei mesi dall’emanazione delle predette linee guida»;

Durante la seduta, la sottosegretaria Tiziana NISINI formula un orientamento positivo sulla proposta di parere dei relatori.

Antonio PALMIERI (FI) ringrazia i relatori per l’importante lavoro svolto: in particolar modo per aver introdotto una condizione volta a dirimere un equivoco che si era creato. Ricorda di essere stato uno dei principali promotori della legge n. 4 del 2004 (c.d. legge Stanca), che ha rappresentato il primo intervento in termini di accessibilità digitale, a suo avviso importante tanto quanto quella fisica.

Massimiliano DE TOMA (FDI) rimarca che la dilazione prevista alla condizione affinché le imprese possano mettersi in regola rispetto alle previsioni del decreto non è a suo avviso sufficiente, giacché si era in principio parlato di un anno; in ogni modo, apprezza la disponibilità mostrata dai relatori e preannunzia il voto favorevole di Fratelli d’Italia. Fa poi presente che nel testo del parere viene utilizzata l’espressione «persone con abilità diversa», non conforme al dettato della Convenzione di Oviedo, e chiede di sostituire tale espressione con la più corretta «con disabilità».

Luciano NOBILI (IV)relatore per la IX Commissione, rispondendo al collega De Toma, riconosce la necessità di sostituire nel testo l’espressione «con abilità diversa» con la più corretta dicitura «con disabilità». Per quanto riguarda invece la dilazione a sei mesi anziché ad un anno, ricorda che essa è stata posta in una condizione anziché in un’osservazione, com’è invece accaduto al Senato; in ogni modo, continua, i soggetti erogatori sono imprese con più di 500 milioni di euro di fatturato, dunque perfettamente in condizione di mettersi in regola.

Ora la palla passa al Governo, che dovrà quindi valutare e presumibilmente recepire le indicazioni parlamentari, provvedendo alla pubblicazione del decreto legislativo definitivo entro il 28 giugno 2022.

Normazione a supporto

Come ente di normazione nazionale, nella commissione UNI CT/531 “eAccessibility” stiamo avviando la creazione di un progetto di norma tecnica dal titolo “Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi ICT – Requisiti per la valutazione e certificazione basati sulla norma UNI CEI EN 301549:2021“.

La norma tecnica UNI CEI EN 301549:2021 contempla una serie di requisiti tecnici di accessibilità per i prodotti e i servizi ICT ma non ne stabilisce le modalità di valutazione e certificazione necessarie al fine di garantire ai produttori, ad esempio di siti web e applicazioni mobili, nonché ai soggetti acquirenti di tali prodotti, di identificarne la conformità.

Il documento definirà gli elementi rilevanti per la valutazione e la convalida dei requisiti di accessibilità per i prodotti e i servizi ICT al fine di agevolare le verifiche di conformità.

Con il recepimento delle direttive n. 2016/2102 e n. 2019/882, una norma tecnica di supporto alla valutazione dei prodotti una norma tecnica di riferimento è essenziale per garantire la qualità e la conformità dei prodotti rispetto al tema della non discriminazione.

Sempre sul tema, per supportare la crescita delle competenze professionali ICT, a livello europeo ho curato la creazione di un documento tecnico (CEN/TS) attualmente in fase di votazione, in cui definiamo le competenze, abilità e conoscenze minime in tema di accessibilità che oggi un professionista ICT – per definirsi tale – deve possedere, compreso la figura ufficiale ai sensi della legge 4/2013 (attività professionali non regolamentate) di cui è disponibile anche la certificazione accreditata, ovvero l’esperto di accessibilità web.

Conclusioni

Va sottolineato che tale termine non è molto esteso, ma comunque è ben superiore a quello inizialmente previsto. Le aziende, d’altro canto, sanno che devono essere accessibili e possono comunque iniziare a lavorare a prescindere dalle linee guida, che non potranno comunque discostare dai requisiti previsti dalla norma tecnica europea armonizzata UNI CEI EN 301549:2021.

Le regole base della accessibilità sono note e disponibili a tutti, basta quindi applicarle.

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Categorie: Normative

Roberto Scano

Roberto Scano si occupa di accessibilità dall'inizio del millennio. Ha collaborato allo sviluppo delle WCAG 2.0, delle ATAG 2.0 nonché della normativa italiana in materia di accessibilità. Autore di numerosi libri e contenuti divulgativi materia, è consulente e formatore nell'ambito della tematica della qualità dei servizi delle P.A. e delle aziende. Presiede la commissione UNI di normazione tecnica dell'accessibilità ICT (e-accessibility) rappresentando quindi l'Italia ai tavoli di normazione tecnica europea.