Accessibilità delle applicazioni mobili: la dichiarazione di conformità

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Il 23 giugno 2021 è una data di riferimento per gli adempimenti in tema di accessibilità. La “direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici” recepita con l’aggiornamento della legge n. 4/2004 prevede che dal 23 giugno 2021 le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti destinatari debbano applicare i dettami della Direttiva anche per le applicazioni mobili.

Cosa significa, in concreto? In sintesi:

  • le app devono essere valutate rispetto alla norma tecnica armonizzata EN 301 549 v. 2.1.2 (recepita in Italia come UNI EN 301549:2018);
  • a seguito della valutazione è necessario predisporre una dichiarazione di accessibilità e renderla disponibile agli utenti.

Di seguito riporto alcune indicazioni con mie interpretazioni degli atti normativi e delle specifiche tecniche correlate.

Verificare l’accessibilità delle applicazioni mobili

Per poter produrre una dichiarazione di accessibilità è chiaramente necessario effettuare una verifica di conformità dell’applicazione mobile.

Il riferimento per la verifica è il prospetto A.2 all’interno della norma tecnica UNI EN 301549:2018 che contiene 102 punti da verificare, per ognuno dei quali è presente un riferimento tecnico a specifici punti descrittivi nella norma (ad esempio, i riferimenti al punto 11 della norma tecnica per quanto riguarda l’interfaccia del software) ed un corrispondente punto all’interno dell’appendice C per effettuare il controllo.

In sintesi l’analisi avviene principalmente sul punto 11 della norma UNI EN 301549:2018 che rappresenta una versione “adattata” delle WCAG 2.1 che come già descritto in articoli precedenti ha inserito dei requisiti specifici per il mondo mobile (esempio: l’obbligo di consentire la rotazione dello schermo). Altri punti sono dedicati a specifiche caratteristiche delle applicazioni mobili, come ad esempio i punti relativi ai prodotti che generano contenuti (esempio: CMS, sistemi di pubblicazione), sistemi di comunicazione vocale bidirezionale (esempio: sistemi di videoconferenza), o sistemi che hanno autenticazioni biometriche.

A seguito dell’analisi delle funzionalità dell’applicazione mobile (consiglio l’analisi di tutta l’applicazione, non potendosi applicare la verifica “a campione” come per i siti web), il risultato di conformità può essere uno dei seguenti:

  • conforme: tutti i punti oggetto di verifica sono superati;
  • parzialmente conforme: la maggior parte dei punti oggetto di verifica sono superati;
  • non conforme: la maggior parte dei punti oggetto di verifica non sono superati.

Facciamo un esempio pratico. Ipotizziamo che un’applicazione mobile che abbiamo analizzato ha 10 punti non superati, 40 punti superati e 52 punti non applicabili (ovvero, l’applicazione mobile non ha le caratteristiche descritte nel punto oggetto di verifica). In questo caso l’applicazione può definirsi “parzialmente conforme” perché nel calcolo non vengono conteggiati i 52 punti non applicabili e pertanto sono superati 40 punti su 50.

In relazione alle modalità di verifica, ad oggi non vi sono strumenti automatizzati che possano garantire una totale verifica di accessibilità (lo stesso discorso vale anche per i siti web).

Sono presenti alcuni strumenti per alcune tipologie di verifica (ad esempio Google Accessiblity Scanner). Consiglio comunque di effettuare test attivando le caratteristiche di accessibilità previste dal sistema operativo, a partire dal lettore di schermo.

Consiglio infine vivamente di mantenere sempre una copia del report di analisi nonché indicazione puntuale della versione dell’applicazione mobile analizzata.

Dichiarazione di accessibilità delle applicazioni mobili

La domanda posta più di frequente è: dove devo caricare la dichiarazione di accessibilità?

Nel considerando n. 45 della Direttiva è indicato quanto segue:

Le applicazioni mobili sono rese disponibili da soggetti vari, anche negozi privati di applicazioni. Le informazioni relative all’accessibilità delle applicazioni mobili di enti pubblici scaricate da soggetti terzi dovrebbero essere fornite insieme alla descrizione dell’applicazione mobile presentata agli utenti prima che questi ultimi la scarichino. Ciò non richiede ai principali fornitori di piattaforme di modificare i loro meccanismi di distribuzione delle applicazioni, ma impone invece all’ente pubblico l’obbligo di rendere disponibile la dichiarazione di accessibilità per mezzo di tecnologie esistenti o future.

Sempre nella Direttiva all’art. 7 comma 1 nelle “Misure aggiuntive” è indicato quanto segue:

Per le applicazioni mobili la dichiarazione di accessibilità è fornita in un formato accessibile, mediante il modello di dichiarazione di accessibilità di cui al paragrafo 2, ed è resa accessibile nel sito web dell’ente pubblico che ha sviluppato l’applicazione mobile in questione o unitamente ad altre informazioni disponibili al momento di scaricare l’applicazione.

Conclusioni

Pertanto, ad avviso dello scrivente, è necessario innanzitutto effettuare in ogni caso la verifica di accessibilità delle applicazioni mobili ed attivarsi per un loro adeguamento. In relazione alla dichiarazione di accessibilità, la soluzione attualmente praticabile a mio avviso fintanto che la Commissione Europea non provvederà a fornire maggiori indicazioni in merito è la seguente:

  • per le pubbliche amministrazioni: predisporre la dichiarazione tramite il modulo disponibile sul sito dedicato alle dichiarazioni di accessibilità di AgID e pubblicare il link fornito nella pagina informativa del sito web in cui è presente il collegamento agli store per scaricare l’applicazione mobile. Per le applicazioni mobili Android, è possibile inserire il link nella descrizione generale dell’app. Ove possibile riportare pure nella descrizione dell’applicazione mobile (nello store) la disponibilità della dichiarazione di accessibilità;
  • per i soggetti privati: creare una dichiarazione di accessibilità secondo il modello definito da AgID e pubblicarla (come pagina web o come documento scaricabile, garantendone l’accessibilità) nella pagina informativa del sito web in cui è presente il collegamento agli store per scaricare l’applicazione mobile. Per le applicazioni mobili Android, è possibile inserire il link nella descrizione generale dell’app. Ove possibile riportare pure nella descrizione dell’applicazione mobile (nello store) la disponibilità della dichiarazione di accessibilità;
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Categorie: Normative

Roberto Scano

Roberto Scano si occupa di accessibilità dall'inizio del millennio. Ha collaborato allo sviluppo delle WCAG 2.0, delle ATAG 2.0 nonché della normativa italiana in materia di accessibilità. Autore di numerosi libri e contenuti divulgativi materia, è consulente e formatore nell'ambito della tematica della qualità dei servizi delle P.A. e delle aziende. Presiede la commissione UNI di normazione tecnica dell'accessibilità ICT (e-accessibility) rappresentando quindi l'Italia ai tavoli di normazione tecnica europea.