A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 179/2012, in particolare con la necessità di predisporre gli obiettivi annuali di accessibilità delle PA, è tornata in auge la figura del responsabile dell’accessibilità.
Partiamo però dalle origini. Tale figura nacque limitatamente alle PA centrali a seguito dell’emanazione del DPR 75/2005, in cui all’art. 9 si stabiliva quanto segue:
Art. 9 – Controlli esercitabili sui soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 4 del 2004
1. Per l’attuazione della legge ogni amministrazione pubblica centrale nomina un responsabile dell’accessibilità informatica, da individuare tra il personale appartenente alla qualifica dirigenziale già in servizio presso l’amministrazione stessa, la cui funzione, in assenza di specifica designazione, è svolta dal responsabile dei sistemi informativi, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 39 del 1993; dall’attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni interessate e per lo svolgimento di tale funzione non è previsto compenso aggiuntivo.
Tale figura è richiamata nelle linee guida per i siti Web della P.A. (edizione 2010) specificatamente nel capitolo A4 “Ruoli coinvolti nello sviluppo e nella gestione dei siti web della PA” ed è stata riportata senza modifiche nel vademecum “Indicazioni operative per la costruzione, lo sviluppo e la gestione dei siti Web delle PA” nella sezione C “Ruoli coninvolti nello sviluppo e nella gestione dei siti Web della PA”.
b) Responsabile dell’accessibilità informatica
Il DPR 1 marzo 2005 n.75 (art. 9) individua la figura del responsabile dell’accessibilità informatica tra il personale appartenente alla qualifica dirigenziale già in servizio presso l’amministrazione stessa, la cui funzione, in assenza di specifica designazione, è svolta dal responsabile dei sistemi informativi.
Il responsabile dell’accessibilità informatica costituisce il punto di riferimento dell’amministrazione per tutte le iniziative connesse al rispetto della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 e dei successivi decreti attuativi.
È la figura coinvolta nella procedura di valutazione diretta ad assicurare il costante livello di accessibilità e di fruibilità del sito.
Per il ruolo che deve svolgere è opportuno che si tratti di persona coinvolta nel processo sviluppo del sito e deve altresì poter interagire con facilità con chi operativamente e quotidianamente gestisce la redazione delle pagine.
Cosa cambia con il decreto legge 179/2012?
L’art. 9 del decreto legge 179/2012 inserisce una serie di nuove responsabilità, ben descritte nella circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale tra cui l’obbligo di garantire la pubblicazione di documenti accessibili e di definire una serie di obiettivi annuali in materia di miglioramento e/o stabilizzazione dell’accessibilità di informazioni, servizi e postazioni di lavoro. Per approfondire l’argomento, rimando a precedente mio articolo sul tema.
Qual è il ruolo del responsabile all’accessibilità?
Anche se il DPR 75/2005 prevede il ruolo del responsabile all’accessibilità solo per le PA centrali, di fatto il responsabile dell’accessibilità – ove non nominato – è il responsabile al procedimento di pubblicazione ossia colui che si occupa di pubblicare i documenti forniti dagli uffici all’interno del sito istituzionale. Con tutte queste modifiche cambiano quindi anche gli oneri di chi svolge il ruolo di responsabile all’accessibilità che dovrà quindi operare con particolare attenzione alle seguenti tematiche:
- predisposizione del piano annuale di obiettivi di accessibilità, con il coinvolgimento del personale dirigenziale al fine di poter pianificare interventi ed investimento di risorse (economiche e umane) per garantire il rispetto delle normative in materia di accessibilità informatica;
- attivarsi, a seguito di formale segnalazione effettuata dal cittadino ed inoltrata all’amministrazione da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale, per rimuovere i problemi di accessibilità entro i tempi previsti per legge (90 giorni);
- organizzare le attività di pubblicazione, coordinandosi con il responsabile al procedimento di pubblicazione (ove la figura non sia ricoperta dallo stesso soggetto) al fine di predisporre la generazione di informazioni e servizi accessibili da parte dei singoli referenti, regolamentando tale attività inserendo anche clausole per cui il reinvio del materiale all’ufficio competente ove lo stesso non rispetti i dettami normativi;
- prevedere delle sessioni di formazione del personale per la gestione digitale dei documenti, con predisposizione di modelli di riferimento (template) nativamente accessibili;
- monitorare costantemente lo stato di accessibilità dei servizi dell’amministrazione e l’attuazione degli obiettivi annuali prefissati;
- far comprendere ai colleghi che l’accessibilità non è una “rottura di scatole” ma è qualcosa che si ottiene con semplicità se si utilizzano in modo corretto gli strumenti di pubblicazione;
- essere presente nelle fasi di progettazione e sviluppo di servizi Web, in particolare all’interno delle commissioni di valutazione (collaudo) dei prodotti e servizi acquistati dall’amministrazione.
Tutto quanto descritto non deve impaurire il responsabile dell’accessibilità, ma deve far comprendere la necessità di regolamentare i flussi di pubblicazione di informazioni e servizi. Ogni dipendente che ha i privilegi di pubblicare contenuti nel Web è di fatto responsabile di ciò che pubblica, così come ogni dipendente che predispone dei documenti per la pubblicazione è responsabile di ciò che fornisce al responsabile al procedimento di pubblicazione (RPP). Non è pertanto possibile dare ulteriori specifiche indicazioni, vista la moltitudine di differenti modalità operative / organizzative in ambito di pubblicazione di informazioni e servizi nel Web.
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