Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia per la PA (e non solo)

Finalmente i requisiti sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Dico finalmente in quanto è dal giugno 2010 che giravano nei cassetti dei ministeri, e che con alcuni amici abbiamo dovuto cercarli in stile Indiana Jones e spiegarli ai vari ministri che si sono susseguiti: Brunetta, Profumo, Carrozza. La pubblicazione di questi requisiti il 16 settembre 2013, relativi al decreto firmato il 20 marzo 2013 dall’allora ministro Francesco Profumo,  è un completamento normativo al decreto legge 179/2012 per garantire il principio fondamentale di accessibilità totale a tutti i cittadini di informazioni e servizi erogati dalla pubblica amministrazione e da tutti coloro che percepiscono fondi pubblici per lo sviluppo di servizi basati su tecnologie internet.

Per migliore fruibilità, ho riportato il testo dell’allegato A del DM 20 marzo 2013 in formato PDF.

A cosa si applicano i nuovi requisiti?

Citando la premessa del decreto, è lampante che l’ambito di applicazione dei nuovi requisiti, indipendenti dalla tecnologia utilizzata per lo sviluppo, ricadono in settori anche differenti dalla pubblicazione di siti Web.

I requisiti tecnici si applicano a tutti i casi in cui i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, della l. n. 4/2004 forniscono informazioni o servizi su reti internet, intranet o extranet, su supporti informatici removibili (quali ad esempio CD-ROM, DVD) che possono essere utilizzati anche in stazioni di lavoro non collegate ad una rete telematica.

Le informazioni ed i servizi erogati possono essere resi fruibili mediante:

  • siti web;
  • applicazioni realizzate con tecnologie web;
  • documenti resi disponibili sui siti web;
  • documenti di cui al requisito 11  dell’allegato D del d.m. 8 luglio 2005.

In questo periodo si parla molto di problematiche di accessibilità dei contenuti formativi (comunemente definiti libri di testo digitali o ebook).Con questi requisiti si possono realizzare materiali didattici e formativi accessibili a tutti. In particolar modo, se chi produce materiale didattico-formativo ottiene contributi pubblici per lo sviluppo, è soggetto all’applicazione di tale normativa e deve pertanto garantire a chiunque la fruibilità della versione digitale che deve essere sviluppata con tecnologie compatibili con l’accessibilità.

Cosa cambia per i siti e le applicazioni Web?

Tecnicamente si passa da 22 a 12 requisiti, con riduzione numerica che non corrisponde ad una riduzione delle attività sia per gli sviluppatori, sia per chi deve verificare i requisiti. Innanzitutto, per qualsiasi dubbio interpretativo dei requisiti, è sempre riportato il riferimento delle WCAG 2.0 che il decreto ha “sposato” per il livello “AA”.

  1. Requisito 1 – Alternative testuali: fornire alternative testuali per qualsiasi contenuto di natura non testuale in modo che il testo predisposto come alternativa possa essere fruito e trasformato secondo le necessità degli utenti, come per esempio convertito in stampa a caratteri ingranditi, in stampa Braille, letto da una sintesi vocale, simboli o altra modalità di rappresentazione del contenuto.
  2. Requisito 2 – Contenuti audio, contenuti video, animazioni: fornire alternative testuali equivalenti per le informazioni veicolate da formati audio, formati video, formati contenenti  immagini animate (animazioni), formati multisensoriali in genere.
  3. Requisito 3 – Adattabile: creare contenuti che possano essere presentati in modalità differenti (ad esempio, con layout più semplici), senza perdita di informazioni o struttura.
  4. Requisito 4 – Distinguibile: rendere più semplice agli utenti la visione e l’ascolto dei contenuti, separando i contenuti in primo piano dallo sfondo.
  5. Requisito 5- Accessibile da tastiera: rendere disponibili tutte le funzionalità anche tramite tastiera.
  6. Requisito 6- Adeguata disponibilità di tempo: fornire all’utente tempo sufficiente per leggere ed utilizzare i contenuti.
  7. Requisito 7- Crisi epilettiche: non sviluppare contenuti che possano causare crisi epilettiche.
  8. Requisito 8- Navigabile: fornire all’utente funzionalità di supporto per navigare, trovare contenuti e determinare la propria posizione nel sito e nelle pagine.
  9. Requisito 9- Leggibile: rendere leggibile e comprensibile il contenuto testuale.
  10. Requisito 10- Prevedibile: creare pagine web che appaiano e che si comportino in maniera prevedibile.
  11. Requisito 11- Assistenza nell’inserimento di dati e informazioni: aiutare l’utente ad evitare gli errori ed agevolarlo nella loro correzione.
  12. Requisito 12- Compatibile: garantire la massima compatibilità con i programmi utente e con le tecnologie assistive.

Come si è già avuto modo di dire in altre occasioni, il decreto recepisce le linee guida e i criteri di successo delle WCAG 2.0 (definiti nel DM 20 marzo 2013 rispettivamente come “Requisiti” e “Punti di controllo”). All’interno delle WCAG 2.0 sono contenuti documenti non normativi relativi alle tecniche di applicazione (sufficienti e consigliate) che vanno utilizzate come riferimento ma che non sono normativamente riferibili per raggiungere la conformità ai requisiti, in quanto dipendenti dalla tecnologia utilizzata e in costante aggiornamento.

Nella normativa si inserisce innanzitutto il concetto di tecnologia compatibile con l’accessibilità.

Una tecnologia web è definita compatibile con l’accessibilità quando è compatibile con le tecnologie assistive e con le funzioni di accessibilità dei browser e degli altri programmi utilizzati dall’utente.

Le tecnologie da utilizzare sono quelle stabili, ossia specifiche tecniche rilasciate dal W3C o altre realtà di standardizzazione. Pertanto per il momento (sino al 2014, se va bene) scordarsi di utilizzare HTML5 o CSS3 all’interno di siti Web delle P.A. Il decreto consente invece l’uso di specifiche quali versioni Transitional di HTML 4.01 e XHTML 1.0, riportando pertanto la possibilità di utilizzare elementi quali iframe al fine di consentire l’uso di oggetti quali – a titolo di esempio – mappe e pulsanti social. Sempre in relazione alle novità più interessanti, sparisce il vincolo del vecchio requisito 15 relativo alla necessità di far funzionare tutto in assenza di script, richiedendo però un uso corretto dei linguaggi di Scripting per garantire l’accessibilità agli utenti con disabilità.

Le WCAG 2.0 (ed il decreto) consentono anche l’uso di contenuti non accessibili, l’importante è che gli stessi rispettino una serie di requisiti, previsti dal punto 5 della verifica dei criteri di conformità:

  1. Non interferenza. eventuali contenuti non essenziali per l’erogazione di informazioni e servizi, possono essere forniti tramite tecnologie non compatibili con l’accessibilità purché non impediscano agli utenti di accedere alle informazioni e servizi della pagina. Per tali contenuti è comunque richiesto il rispetto dei punti di controllo: 4.2 – Controllo del sonoro, 5.2 – Nessun impedimento all’uso della tastiera, 6.2 – Pausa, stop, nascondi, 7.1 – Lampeggiamenti.

Importante inoltre il criterio relativo ai processi completi: quando un servizio è erogato mediante un processo che si sviluppa su più pagine web allora tutte le pagine web ad esso relative devono essere conformi, anche quando tali pagine si trovino su siti diversi. Ciò significa che, nel caso di un sito Web che preveda ad esempio il trasferimento verso siti esterni (esempio: sistemi di pagamento), anche tali servizi devono essere accessibili.

In ambito di applicazioni Web, i nuovi requisiti consentono di poter lavorare con tecniche quali AJAX e con framework basati su Javascript rispettosi dei dettami di accessibilità delle WCAG 2.0. Ciò significa che utilizzando tecnologie e tecniche di applicazione considerate valide rispetto alle WCAG 2.0 si potrà ottenere la conformità di applicazioni e di interfacce di applicazione con semplicità rispetto ai vecchi requisiti basati sul funzionamento in assenza di script.

Come già detto, i requisiti si applicano a tutti coloro che beneficiano di contributi pubblici e li utilizzano (anche in parte) per lo sviluppo di servizi nel Web. Pensiamo ad esempio ai quotidiani che ricevono contributi pubblici e li utilizzano per realizzare versioni on line: tali servizi devono essere accessibili a tutti i cittadini e rispettosi dei requisiti di accessibilità del DM 20 marzo 2013.

Cosa cambia per i documenti (pubblicati e non)

Tra i punti della metodologia di verifica tecnica, il punto d) riguarda la verifica del formato e del contenuto dei documenti.

Il formato digitale dei documenti pubblicati necessari a fornire informazioni o a erogare servizi deve essere utilizzabile con tecnologie compatibili con l’accessibilità. Il contenuto dei documenti deve essere conforme ai requisiti tecnici di accessibilità. Se un documento non risponde a queste caratteristiche, per sua natura o perché è disponibile solo in formato non compatibile con l’accessibilità, allora deve essere soddisfatto almeno uno dei seguenti punti:

  1. il formato ed i contenuti dei documenti devono essere resi disponibili nella loro completezza anche in modalità adatta ad essere fruita mediante le tecnologie compatibili con l’accessibilità ed essere conformi ai requisiti tecnici di accessibilità;

  2. per i documenti resi disponibili in formato digitale non utilizzabile con tecnologie compatibili con l’accessibilità, oppure che abbiano contenuti non conformi ai requisiti tecnici di accessibilità, devono essere forniti sommario e descrizione degli scopi dei documenti stessi in forma adatta ad essere fruita con le  tecnologie compatibili con l’accessibilità e devono essere indicate in modo chiaro le modalità di accesso alle informazioni equivalenti a quelle presentate nei documenti digitali non accessibili. Quanto sopra deve essere applicato in particolare al contenuto dei siti delle pubbliche  amministrazioni di cui all’articolo 54 del d.lgs. 82/2005 – Codice dell’amministrazione digitale e successive modificazioni ed integrazioni.

Come impatta nella PA? I contenuti previsti dall’art. 54 del CAD sono tutti i contenuti relativi alla normativa sulla trasparenza amministrativa e significa perciò che i contenuti della sezione “Amministrazione trasparente” devono essere direttamente accessibili oppure devono rispettare quanto previsto dal secondo comma del punto d) della metodologia di verifica tecnica. Considerando altresì la premessa, tutti i documenti inerenti la PA devono essere accessibili sia che siano pubblicati nei siti Web, sia che siano disponibili / richiedibili dal cittadino: documenti inviati tramite protocollo via PEC, documenti digitali derivanti dall’accesso agli atti, contenuti all’interno della intranet devono rispettare questo requisito.

Cosa cambia per chi era già conforme ai precedenti requisiti

L’aggiornamento dei requisiti non comporta alcuna problematica a chi già precedentemente pubblicava informazioni e contenuti rispettando i dettami di accessibilità, a testimonianza che chi ha ben lavorato dalla prima versione del decreto non è penalizzato rispetto a chi coglierà l’occasione del nuovo decreto per adeguarsi ad una normativa sino ad oggi poco rispettata ma per la quale oggi il cittadino può agire per richiedere l’adeguamento dei servizi attivando apposita procedura presso l’Agenzia per l’Italia Digitale.

 

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Roberto Scano

Roberto Scano si occupa di accessibilità dall'inizio del millennio. Ha collaborato allo sviluppo delle WCAG 2.0, delle ATAG 2.0 nonché della normativa italiana in materia di accessibilità. Autore di numerosi libri e contenuti divulgativi materia, è consulente e formatore nell'ambito della tematica della qualità dei servizi delle P.A. e delle aziende. Presiede la commissione UNI di normazione tecnica dell'accessibilità ICT (e-accessibility) rappresentando quindi l'Italia ai tavoli di normazione tecnica europea.

22 commenti

  1. L’Italia doveva recepire la direttiva europea. Immagino che questo abbia contribuito a far ritirare fuori il documento per il nuovo decreto attuativo dal cassetto dove era finito da anni.

    Questo mi ha incuriosito e così ho sfogliato la “DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the accessibility of public sector bodies’ websites”.

    Appare subito evidente che la direttiva mira ad armonizzare gli standard di accessibilità all’interno della comunità, al fine di consentire un più libero scambio del software. E fissa i requisiti semplicemente alla WCAG 2.0 AA.

    Una piccola provocazione: il nuovo documento “Nuovi requisiti di accessibilità” potrebbe essere sintetizzato in una unica frase:
    I punti di controllo per la verifica di conformità fanno riferimento ai Criteri di successo della wCAG2.0 . Il riespetto dei seguenti requisiti corrisponde al livello di conformità AA della WCAG2.0 ?

    Ma questo è vero? Oppure il documento “Nuovi requisiti di accessibilità” aggiunge degli altri requisiti oltre quelli presenti nel WCAG2.0 a livello AA?

    1. La direttiva europea è nata dopo il lavoro del gruppo di lavoro ma è allineata sul livello “AA”. I nuovi requisiti firmati il 20 marzo da Profumo sono i medesimi del giugno 2010 con l’aggiunta della dicitura di conformità equivalente al livello “AA” in quanto una norma nazionale non può richiamare una specifica tecnica. Inoltre come previsto dalle stesse WCAG 2.0, si è definita una sorta di “baseline”, ossia un elenco di definizioni per tecnologie compatibili e non compatibili con l’accessibilità.

  2. Fino a poco tempo fa, alcuni strumenti di validazione fornivano il controllo rispetto a “Stanca act”. Da settembre, questi strumenti potrebbero toglie questo controllo, perchè adesso è sufficente rispettare WCAG2.0 AA? Immagino che la risposta sia si, a condizioni che si validi il codice html in modo che non ci sia html5.0 (idem per le altre norme che non sono specifiche)

    Una curiosità per capire se L’Europa sta riuscendo a cogliere l’obiettivo di armonizzare il mercato.
    La “baseline” è stata in qualche modo condivisa tra gli stati membri UE?
    Ad esempio tutti gli stati (che hanno recepito la direttiva nei loro ordinamenti giuridici) non permettono l’uso di HTML 5.0 perchè non è ancora una specifica, o ci sono stati che hanno ritenuto che HTM5.0 è in stato candidate da sufficente tempo da considerarla matura e già largamente usata?

    1. Il decreto è stato inviato in Commissione Europea per i 30 gg. di valutazione / esposizione e nessuno ha posto problemi in quanto è indicata conformità WCAG 2.0 che prevedono proprio la definizione di requisiti base. Tra l’altro lo stesso W3C, sotto il profilo della “robustezza”, scoraggia l’uso di tecnologie non stabili e ad oggi HTML5 è Working Draft, quindi non referenziabile, ergo non utilizzabile.

  3. Buondì, ho letto l’articolo e volevo sapere se un Comune può avere una versione mobile di un suo sito. Ho infatti in passato realizzato per un comune italiano un sito che fornisce informazioni ai cittadini sugli stati di allerta nel suo territorio, realizzandolo secondo la normativa Stanca. Ora questo stesso comune me ne chiede una versione ottimizzata per smartphone e tablet, che quindi andrebbe realizzata su uno spazio a parte, pensavo un sottodominio. Ma può un Comune dotarsi di un sito siffatto? E se può, anche in questo caso vi sono delle regole da seguire per garantire, anche se non afferro come, una certa “accessibilità”? Grazie.

  4. Salve, la legge Stanca si applica anche a siti di scuole paritarie. In merito a questo punto, se la scuola paritaria non utilizza contributi pubblici è esonerata dagli obblighi di accessibilità?

    “Come già detto, i requisiti si applicano a tutti coloro che beneficiano di contributi pubblici e li utilizzano (anche in parte) per lo sviluppo di servizi nel Web. Pensiamo ad esempio ai quotidiani che ricevono contributi pubblici e li utilizzano per realizzare versioni on line: tali servizi devono essere accessibili a tutti i cittadini e rispettosi dei requisiti di accessibilità del DM 20 marzo 2013.”

    Grazie

    1. La legge prevede l’applicazione anche alle aziende private concessionarie di servizi pubblici. Se la scuola ancora oggi è un servizio pubblico direi di si 🙂

  5. Innanzitutto grazie per la risposta. Anche i siti delle parrocchie e istituti religiosi devono essere accessibili?
    Grazie

    1. Se ricevono fondi pubblici per lo sviluppo di servizi informatici/Web si, altrimenti non vi è alcun vincolo (esempio: progetto finanziato da una PA per coinvolgimento giovani).

  6. Ricapitolando…le scuole paritarie devono sempre dotarsi di un sito accessibile, mentre parrocchie/istituti religiosi solo se ricevono fondi pubblici! Esiste un vademecum per questioni contrattuali, responsabilità, ispezioni di siti accessibili, requisiti minimi ecc, che possano guidare anche i meno esperti come me a sviluppare un sito accessibile a norma di legge?
    Grazie.

  7. Buongiorno,

    avrei ulteriori domande da porvi in merito alla realizzazione del sito di una scuola paritaria:

    1. è obbligatorio commissionare l’ispezione del sito ad una azienda abilitata è è sufficiente

    fare un’autocertificazione?

    2. è necessario inserire anche la sezione ‘amministrazione trasparente?

    3. è obbligatorio inserire anche l’albo pretorio?

    4. il dominio può essere scelto liberamente o deve avere l’estensione .gov.it?

    Grazie

    1. Salve ecco le risposte. Non è necessario far valutare esternamente il sito Web in quanto è comunque il dirigente responsabile che ne risponde. Per quanto riguarda le sezioni obbligatorie, vanno inserite e vanno altresì inseriti al loro interno i contenuti obbligatori previsti per la tipologia di amministrazione. Per quanto riguarda infine il dominio .gov.it è preferibile il suo utilizzo, anche se non strettamente obbligatorio.

  8. Buongiorno, avrei una curiosità, esistono ad oggi siti delle PA che utilizzano javascript e che sono accessibili? Grazie.

  9. Per cortesia può darmi degli esempi di best practice tra i siti delle PA che utilizzano javascript? Grazie.

I commenti sono chiusi.