Obblighi di accessibilità

Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di favorire l’accesso delle persone disabili agli strumenti informatici. L’articolo 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni  per  favorire  l’accesso  dei  soggetti  disabili  agli strumenti informatici”, riprende il principio costituzionale di uguaglianza e afferma che “la Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere  a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi   quelli   che   si   articolano  attraverso  gli  strumenti informatici e telematici. E’ tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai  servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai  servizi  di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza  al  principio  di  uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione”.

Il recente decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012 – Suppl. Ordinario n. 194), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (S.O. n. 208, relativo alla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294) apporta alcune modificazioni alla citata legge 9 gennaio 2004, n. 4 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale”.

In particolare l’art. 9, rubricato “Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale”, del decreto legge n. 179/2012 prevede una serie di modifiche sostanzialmente in ambito di accessibilità delle postazioni di lavoro e dei documenti pubblicati nei siti web delle pubbliche amministrazioni, e introduce l’obbligo, a carico delle medesime pubbliche amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità. Inoltre la norma assegna all’Agenzia per l’Italia digitale il compito di monitoraggio e di intervento nei confronti dei soggetti erogatori di servizi, inadempienti in ordine all’accessibilità dei servizi medesimi.

La legge n. 4/2004, con la definizione di “accessibilità” intende riferirsi alla capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi  e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni,  anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Essa riguarda i prodotti hardware e software (compresi i siti web) delle pubbliche amministrazioni.

Con il richiamo all’inclusione digitale, contenuto nella rubrica dell’articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, si rende necessario che quest’ultima sia garantita a tutti indipendentemente dal settore (pubblico o privato) e dal tipo di strumento di fruizione, con responsabilità specifiche in caso di mancato rispetto delle norme.

L’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) ha pertanto predisposto una circolare, la n. 61/2013, relativa agli obblighi di accessibilità per le pubbliche amministrazioni.  In particolare, con riferimento agli obiettivi di accessibilità, l’Agenzia per l’Italia digitale ha fornito alle pubbliche amministrazioni sia un questionario, che le P.A. potranno utilizzare per effettuare un’autovalutazione circa lo stato di adeguamento dei propri siti e servizi web alla normativa sull’accessibilità, sia un esempio di format per la pubblicazione sui siti web degli obiettivi annuali di accessibilità, basato sul documento utilizzato dall’AGID stessa per pubblicare i propri obiettivi.

Il contenuto della Circolare 61/2013

La circolare è suddivisa in cinque capitoli informativi.

1. Le modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4

In questo blocco l’AGID ricorda le modifiche apportate dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 tra cui l’estensione dell’ambito di applicazione della Legge 4/2004 anche “tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o  agevolazioni  per l’erogazione  dei  propri  servizi  tramite  sistemi  informativi   o internet”.

Nel comma 4 dell’art. 4 della legge 4/2004 è stato modificato  l’obbligo dei datori di lavoro pubblici e privati di mettere a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware, software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore. È stabilito, altresì, che spetta all’Agenzia per l’Italia digitale definire con apposite regole tecniche le specifiche delle postazioni di lavoro, nel rispetto della normativa internazionale. Il nuovo comma 5 prevede invece che i datori di lavoro pubblici devono provvedere all’attuazione del suddetto obbligo “nell’ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico” e non, come era in precedenza, genericamente “nell’ambito delle disponibilità di bilancio”. Ciò significa che l’Amministrazione pubblica è obbligata a pianificare l’acquisto di soluzioni hardware e software idonee all’integrazione del dipendente con disabilità nell’ambiente di lavoro.

2. Le modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Le modifiche apportate al Codice dell’Amministazione Digitale (CAD) dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 sono essenzialmente raggruppabili nelle seguenti azioni:

  • all’articolo 12 del CAD, che disciplina le norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa, è ora previsto che “le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione” anche “nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione.
  • all’art. 13 del CAD, che disciplina la formazione dei dipendenti pubblici, si definisce che nelle disponibilità di bilancio assegnate alla formazione, le P.A. devono attuare  politiche  di  formazione  dei dipendenti pubblici finalizzate alla conoscenza e all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ma anche dei temi relativi all’accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.
  • In tema di accessibilità dei documenti amministrativi informatici, il nuovo comma 5-bis nell’art. 23-ter del CAD stabilisce che i documenti amministrativi informatici, vale  a dire gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni  con  strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, devono  essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.
  • In tema di modulistica e documentazione, Ai sensi del comma 6, lett. e) dell’articolo 9 del decreto legge n. 179/2012, la pubblicazione online deve avvenire nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio  2004, n.  4. Ciò significa che i moduli e formulari, ma anche gli atti e i provvedimenti amministrativi oggetto di pubblicità legale, devono essere fruibili anche da persone con disabilità. Non è ammessa, pertanto, la pubblicazione di documenti-immagine, vale a dire scansioni digitali di documenti cartacei senza che si sia provveduto ad opportuna digitalizzazione del testo ivi contenuto.
  • Anche le informazioni contenute nei siti pubblici devono essere accessibili. Alla luce della recente modifica, introdotta dal comma 6, lett. d) dell’articolo 9 del decreto legge n. 179/2012, l’articolo 54 del D. Lgs. n. 82/2005, che definisce il contenuto necessario dei siti pubblici, stabilisce che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a garantire, oltre che le informazioni contenute sui siti sono conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali, dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito, anche le medesime informazioni sono accessibili. Assicurando così il rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione nell’erogazione delle stesse.

3. L’obbligo di pubblicazione sul sito web degli obiettivi annuali di accessibilità

L’articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, con il comma 7, dispone nel senso di una maggiore trasparenza stabilendo che, entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche  sono obbligate a pubblicare nel  proprio  sito  web,   gli   obiettivi di accessibilità e lo stato di attuazione del piano per l’utilizzo del telelavoro. In particolare, l’obbligo di pubblicazione nel sito web è a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001, n.  165 e ha ad oggetto gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente e lo stato di attuazione del “piano per l’utilizzo del telelavoro”.

Per quanto riguarda il “piano per l’utilizzo del telelavoro”, la norma stabilisce che nel piano devono essere identificate le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l’utilizzo del telelavoro. Inoltre, è previsto che la redazione del piano, almeno in prima versione, deve essere effettuata entro 60 giorni decorrenti dal 17 dicembre 2012 (data di conversione in legge del decreto legge 179/2012) e che la mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

Quanto agli obiettivi di accessibilità, la norma non dà disposizioni circa il contenuto e la modalità di pubblicazione, si limita a fissare l’obbligo di pubblicazione online. Pertanto, al fine di supportare le pubbliche amministrazioni nell’attività di definizione e pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità, l’Agenzia per l’Italia digitale ha predisposto due modelli (Modello A e Modello B), allegati alla circolare.

Modello A (Questionario di autovalutazione)

Il modello A “Questionario di autovalutazione” è un esempio di questionario che le amministrazioni possono utilizzare per effettuare un’autovalutazione circa lo stato di adeguamento dei propri siti e servizi web alla normativa sull’accessibilità. All’interno del questionario sono presenti diversi blocchi che consentono all’amministrazione di poter comprendere l’effettivo stato di accessibilità delle informazioni e dei servizi erogati sia all’utenza che ai propri dipendenti.

Il questionario è formato da sette capitoli:

  1. Informazioni generali. Nel primo capitolo del questionario, l’amministrazione effettua un censimento dei siti web e dei servizi afferenti alla medesima, coinvolgendo il personale dirigenziale, possibilmente fornendo ad ogni dirigente copia del modello per una valutazione completa da parte della propria struttura. Tale censimento va effettuato sia per i siti (istituzionali e tematici) e i servizi esistenti, sia per quelli di futura attivazione.
  2. Accessibilità dei siti Web. Nel secondo capitolo del questionario, da ripetere per ogni sito Web elencato nel primo capitolo, viene richiesto se si tratta di sito istituzionale o tematico e se sono stati nominati il responsabile all’accessibilità informatica (obbligatorio per le P.A. centrali, vivamente consigliato per le altre) e il responsabile al procedimento di pubblicazione (RPP). In relazione al sito Web viene inoltre richiesto se espone il logo di accessibilità e in che data è stato rilasciato, nonché se attualmente è conforme o meno ai requisiti vigenti, indicando un valore da 1 a 5. In caso siano riscontrati problematiche di accessibilità, nella parte successiva del secondo capitolo è richiesto di indicarle con il tempo di intervento previsto (fornendo quindi un dato utile per il modello B). Un’analisi similare viene richiesta per i servizi erogati, specificandone altresì il destinatario (cittadino, imprese, P.A.).
  3. Accessibilità della rete interna (Intranet). Nel terzo capitolo del questionario si pone all’amministrazione il compito di valutare l’accessibilità dei servizi erogati ai dipendenti dell’amministrazione, al fine di verificare se tutto il personale ha possibilità di fruire dei servizi erogati tramite intranet (es: applicazione di protocollo, piattaforma documentale, ecc.). Anche in questo caso, come per il capitolo 2, si chiede di identificare il servizio, il relativo livello di accessibilità e le eventuali criticità riscontrate indicando altresì le eventuali tecnologie utilizzate / utilizzabili per accedere a tali servizi (computer, periferiche mobili) nonché l’ottimizzazione o meno per particolari tecnologie assistive.
  4. Accessibilità di siti/servizi Web di futura attivazione. Nel quarto capitolo del questionario si ripropone quanto già richiesto al capitolo 2 per i siti / servizi Web di futura attivazione, definiti all’interno del piano triennale della digitalizzazione.
  5. Accessibilità delle postazioni informatiche. Nel quinto capitolo del questionario viene richiesto di censire le postazioni ifnormatiche con tecnologie assistive e/o con configurazioni particolari sia dedicate all’intergrazione lavorativa dei soggetti con disabilità, sia al pubblico. Nel medesimo capitolo viene altresì richiesto se l’amministrazione prevede la predisposizione di nuove postazioni entro l’anno corrente, nonché se tramite le postazioni gli utenti con disabilità possono accedere ai servizi erogati tramite intranet, in particolare della documentazione condivisa tra il personale indicando anche in questo caso i tempi di adeguamento (ulteriore dato utile per il modello B). Nell’ultima parte di questo capitolo è censita l’area di servizio per il cittadino (es: postazioni di accesso ai servizi informatici dell’amministrazione), chiedendo all’amministrazione se tali postazioni rispettano i requisiti di accessibilità e – in caso negativo – le tempistiche di adeguamento.
  6. Accessibilità dei documenti pubblicati nel sito Web. Nel sesto capitolo del questionario si chiede all’amministrazione di verificare l’accessibilità dei documenti, con particolare attenzione alla pubblicità legale. In tale sezione si chiede pertanto di definire l’eventuale data entro cui si prevede di adeguare la documentazione, ovvero l’adeguamento del processo di pubblicazione che spesso porta le amministrazioni a pubblicare documenti sottoforma di immagine senza struttura, rendendo perciò la pubblicità legale in completa violazione dei dettami del CAD aggiornato dal decreto legge 179/2012.
  7. Personale addetto alla realizzazione e gestione dei siti web/servizi informatici. Nel settimo ed ultimo capitolo del questionario, al fine di garantire il rispetto dei sei punti precedenti, si chiede all’amministrazione di censire le competenze in materia di pubblicazione da parte del personale preposto (redattori di contenuti, responsabili al procedimento, responsabili al procedimento di pubblicazione, ecc.). Nel questionario pertanto si richiede di indicare se il personale (sia i redattori dei contenuti, sia agli addetti dello sviluppo e manutenzione del sito) è stato formato sulle tematiche dell’accessibilità, con quale modalità (esempio: webinar, corsi di formazione in classe, training on the job, documentazione, ecc.). Il capitolo si conclude con la richiesta di indicare se l’amministrazione prevede ulteriori corsi di accessibilità identificandone i destinatari.

I risultati del questionario, ad uso esclusivamente interno, potranno fornire all’Amministrazione un quadro completo delle criticità esistenti per ogni sito web e servizio fornito. I medesimi risultati potranno essere utilizzati dall’Amministrazione per predisporre una lista di controllo utile per la definizione degli obiettivi annuali di accessibilità e degli interventi da realizzare.

Modello B (Obiettivi di accessibilità)

Il modello B “Obiettivi di accessibilità” è un esempio di format che l’Amministrazione può utilizzare per la pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità prevista dalla legge. L’Agenzia per l’Italia digitale ha utilizzato tale modulo per pubblicare i propri obiettivi. Va chiarito che tale modello è una semplice esemplificazione e che quindi qualsiasi amministrazione ha totale indipendenza sia sulla strutturazione, sia sulla modalità di pubblicazione, ovvero può anche limitare la pubblicazione tramite una semplice pagina Web.

Vediamo quindi quali sono i contenuti e come sono strutturati.

Il documento, su carta intestata dell’amministrazione (per consentirne l’identificazione), è ben titolato per identificarne chiaramente il contenuto. All’interno della premessa, difatti, il redattore del documento ha ritenuto utile ricordare al lettore i vincoli normativi a cui è legata la pubblicazione di tale documento.

Nel blocco informativo successivo, informazioni generali sull’amministrazione, l’AGID ha ritenuto utile riportare informazioni di contatto, ovvero l’identificazione dell’amministrazione, l’indirizzo PEC della medesima nonché ha ritenuto utile inserire il riferimento al responsabile all’accessibilità informatica anche se attualmente non ancora nominato. Successivamente l’AGID ha ritenuto utile descrivere in alcune righe le finalità dell’Agenzia, all’interno del capitolo “descrizione dell’amministrazione“.

Il capitolo di maggior interesse relativo al modello B è senz’altro “obblighi di accessibilità” in cui è presente una tabella dati contenente le seguenti informazioni:

  • Obiettivo. In questo blocco l’AGID ha identificato le tipologie di obiettivi, suddividendole in: sito istituzionale, siti tematici, formazione informatica, conversione dei contenuti documentali pregressi, definizione del responsabile all’accessibilità.
  • Breve descrizione dell’obiettivo. Identificati gli obiettivi, in alcune righe l’AGID ha esteso la loro descrizione, precisando in dettaglio la finalità dell’azione. A titolo di esempio, in relazione all’0biettivo “formazione informatica”, si è chiarito che l’obiettivo mira a formare il personale alla pubblicazione di documenti accessibili.
  • Intervento da realizzare. Descritti gli obiettivi, l’AGID ha ritenuto utile indicare le tipologie di interventi da realizzare per raggiungere gli obiettivi prefissati. A titolo di esempio, in relazione al citato obiettivo “formazione informatica”, è indicata l’attività prevista per educare i redattori alla generazione di documenti accessibili partendo da documenti scanditi.
  • Tempi di adeguamento. Definiti gli obiettivi e gli interventi, l’AGID ha indicato i tempi entro i quali tali obiettivi saranno raggiunti. Tale data ha chiaramente un valore importante rispetto all’impegno di raggiungimento dell’obiettivo ed è quindi parametro di valutazione del dirigente responsabile.

Con riferimento al “luogo” della pubblicazione degli obiettivi, si ritiene che esso possa essere la sezione “Trasparenza, valutazione e merito” ovvero la pagina “Accessibilità” del sito web istituzionale. Personalmente consiglio inoltre di collegare il documento all’eventuale pagina dedicata all’accessibilità presente nel sito web istituzionale. La pubblicazione deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

4. Le segnalazioni di inadempienze all’Agenzia per l’Italia digitale

Il comma 8 dell’art. 9 del decreto legge n. 179/2012 prevede che “gli interessati” che rilevano inadempienze in ordine all’accessibilità dei servizi erogati dai soggetti di cui al nuovo articolo 3, comma 1 della legge n. 4/2004, “fanno formale segnalazione, anche in via telematica, all’Agenzia per l’Italia digitale”.  Ciò consente al cittadino di difendersi in prima istanza dalle eventuali inadempienze della pubblica Amministrazione in tema di accessibilità dei servizi erogati attraverso una segnalazione formale all’AGID, senza necessariamente ricorrere in giudizio.

L’AGID, pertanto, è chiamata a ricevere le segnalazioni e, qualora le ritenga fondate, richiede al soggetto erogatore l’adeguamento dei servizi alle disposizioni in tema di accessibilità assegnando al soggetto medesimo un termine, non superiore a 90 giorni, per adempiere.

L’invio delle suddette segnalazioni potrà essere effettuato, in via telematica, al seguente indirizzo di casella di posta elettronica certificata messo a disposizione, a tal fine, dall’Agenzia per l’Italia digitale: protocollo@pec.agid.gov.it ovvero, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Agenzia per l’Italia digitale – Viale Marx n. 31/49 – 00137 Roma.

5. Inosservanza delle disposizioni

Il decreto n. 179/2012 stabilisce specifiche responsabilità e sanzioni in capo ai dipendenti pubblici in caso di mancato rispetto delle disposizioni.

In particolare il comma 9 dell’articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, l’inosservanza delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 9, ivi inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di accessibilità, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili, ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009 e comporta responsabilità dirigenziale e  disciplinare  ai  sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.

La circolare conclude con testo in grassetto confidando che “le pubbliche Amministrazioni adempiano agli obblighi previsti dalla recente normativa al fine di realizzare l’inclusione digitale di lavoratori ed utenti disabili, in ottemperanza  al  principio  di  uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione”.

Conclusioni

La circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale pubblicata il 29 marzo 2013 può essere vista come un ritardo dell’amministrazione a fornire indicazioni alle P.A., ossia vedere il classico bicchiere mezzo vuoto. Lo scopo della circolare è invece di supportare le amministrazioni inadempienti (ossia coloro che alla data del 31 marzo 2013 non hanno pubblicato gli obiettivi di accessibilità) ad una attività di censimento interno all’amministrazione medesima, facendo conoscere potenziali problematiche di accessibilità spesso non considerate.

Mi capita spesso di dialogare con PA che considerano il problema dell’accessibilità (ed in generale della Legge “Stanca”) come limitato ai siti Web di tipo informativo, tralasciandone l’applicazione per tematiche quali erogazione di servizi e pubblicazione di documenti. In particolare riscontro spesso il problema dell’inaccessibilità della pubblicità legale, nonostante il vademecum dedicato (2011) preveda chiaramente il rispetto dell’accessibilità sia per i documenti che per il sistema di fruibilità dei medesimi. Nel vademecum citato, in relazione all’accessibilità dei documenti pubblicati, considerando che alcune tipologie di documenti per la loro natura non possono essere accessibili (esempio: documenti catastali, documenti all’albo provenienti da soggetti non obbligati alla legge 4/2004, ecc.), i redattori della guida hanno recepito quanto previsto nella bozza del decreto di aggiornamento dei requisiti di accessibilità per i siti Web, specificatamente per la gestione documentale. Tale contenuto è tra l’altro il medesimo del decreto del Ministro Profumo del 20 marzo 2013 e pertanto se ne consiglia l’applicazione:

Il contenuto dei documenti deve essere conforme ai requisiti tecnici di accessibilità. Se un documento non risponde a queste caratteristiche, per sua natura o perché è disponibile solo in formato non compatibile con l’accessibilità, allora deve essere soddisfatto almeno uno dei seguenti punti:

  1. il formato ed i contenuti dei documenti devono essere resi disponibili nella loro completezza anche in modalità adatta ad essere fruita mediante le tecnologie compatibili con l’accessibilità ed essere conformi ai requisiti tecnici di accessibilità;

  2. per i documenti resi disponibili in formato digitale non utilizzabile con tecnologie compatibili con l’accessibilità, oppure che abbiano contenuti non conformi ai requisiti tecnici di accessibilità, devono essere forniti sommario e descrizione degli scopi dei documenti stessi in forma adatta ad essere fruita con le tecnologie compatibili con l’accessibilità e devono essere indicate in modo chiaro le modalità di accesso alle informazioni equivalenti a quelle presentate nei documenti digitali non accessibili. Quanto sopra deve essere applicato in particolare al contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 54 del d.lgs. 82/2005 – Codice dell’amministrazione digitale e successive modificazioni ed integrazioni.

Se vogliamo quindi vedere il bicchiere mezzo pieno, il Modulo A è finalmente un questionario interno utile a fare chiarezza che l’accessibilità non è solamente qualcosa di decorativo ma è un principio non solo di sviluppo per informazioni e servizi nel Web ma anche un principio di civiltà ed integrazione sia dei cittadini con disabilità, sia del personale che opera all’interno delle amministrazioni.

Considerando che il bicchiere comunque è sempre pieno (mezzo d’acqua e mezzo d’aria), qualsiasi amministrazione può redigere un equivalente del modello B ponendosi anche obiettivi di facile raggiungimento, oppure dichiarando chiaramente l’assenza di obiettivi di accessibilità ma deve farlo in modo trasparente, pubblicandolo in modo che l’operato (e la volontà di miglioramento) sia valutabile da tutti.

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Roberto Scano

Roberto Scano si occupa di accessibilità dall'inizio del millennio. Ha collaborato allo sviluppo delle WCAG 2.0, delle ATAG 2.0 nonché della normativa italiana in materia di accessibilità. Autore di numerosi libri e contenuti divulgativi materia, è consulente e formatore nell'ambito della tematica della qualità dei servizi delle P.A. e delle aziende. Presiede la commissione UNI di normazione tecnica dell'accessibilità ICT (e-accessibility) rappresentando quindi l'Italia ai tavoli di normazione tecnica europea.

7 commenti

  1. Una cosa non mi è ancora chiara. Se per la realizzazione si un sito per la pubblica amministrazione non è possibile utilizzare HTML5 e CSS3, come è possibile realizzarlo per una corretta visualizzazione anche su dispositivi mobile??

I commenti sono chiusi.