Accessibilità: la legge Stanca compie 10 anni

La legge 9 gennaio 2004, n. 4, meglio conosciuta come Legge Stanca, compie 10 anni. Entrata in vigore il 1 febbraio 2004, all’epoca era una legge particolarmente innovativa in Europa sulla tematica dell’accessibilità, occupandosi di diverse tematiche e non solo dei siti Web. La legge Stanca difatti è una legge di riferimento ancora oggi per la tematica dell’accessibilità dell’ICT e del diritto all’utilizzo dell’ICT, in quanto fornisce indicazioni e obblighi tramite decreti collegati anche per le postazioni di lavoro, la pubblicazione di libri, la formazione del personale.

A livello normativo, dopo alcuni tentativi non andati a buon fine, la legge 4/2004 è rimasta congelata sino alla fine del 2012. Una delle critiche maggiori alla norma era legata al fatto che non vi era adeguato controllo sull’applicazione della normativa e pertanto – con pura mentalità italiana – nessuno (o quasi) l’applicava in quanto mancava spesso la cognizione della norma, nonché la possibilità di segnalare eventuali abusi. Con il decreto crescita 2, ben descritto dalla circolare 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale, si riparte in salita: la legge 4/2004 è estesa a tutta una serie di nuovi soggetti (chiunque beneficia di fondi pubblici per lo sviluppo di informazioni e servizi ICT), viene ribadito nel CAD (codice amministrazione digitale) l’obbligo di produrre e pubblicare documenti accessibili nonché viene dato compito all’Agenzia per l’Italia Digitale di raccogliere le segnalazioni di inaccessibilità e di attivarsi verso le PA inadempienti. Per far comprendere alle PA la necessità di interessarsi delle tematiche di accessibilità, nella già citata circolare 61/2013 viene fornita una lista di controllo interno per valutare se l’amministrazione ha avviato iniziative in merito, aiutandola a predisporre gli obiettivi annuali di accessibilità, obbligo di pubblicazione da effettuarsi entro il 31 marzo di ogni anno.

Il 16 settembre 2013 va finalmente in gazzetta ufficiale il DM 20 marzo 2013 con ulteriori aggiornamenti in materia, portando la normativa in linea con le richieste europee di utilizzare il riferimento internazionale W3C WCAG 2.0.

Qual è lo stato di salute dell’accessibilità in Italia? Nessuno lo sa, non esistono ad oggi monitoraggi ufficiali. Le associazioni di disabili sono spesso assenti sul tema, ad eccezione di alcune realtà che hanno contribuito a “pungolare” le PA inadempienti. Vi sono casi di eccellenza come il progetto Porte aperte sul Web dove autonomamente le scuole di ogni ordine e grado collaborano e si scambiano opinioni, progetti e codice auto prodotto con il fine comune di migliorare la comunicazione e la produzione di documenti accessibili. Dobbiamo quindi andare avanti da una parte valorizzando le buone pratiche al fine di incrementare la competenza nel settore all’interno della PA, dall’altra segnalando inadempienze in quanto ancora oggi, nel 2014, c’è bisogno di sensibilizzare e di intervenire in caso di gravi inadempienze.

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Roberto Scano

Roberto Scano si occupa di accessibilità dall'inizio del millennio. Ha collaborato allo sviluppo delle WCAG 2.0, delle ATAG 2.0 nonché della normativa italiana in materia di accessibilità. Autore di numerosi libri e contenuti divulgativi materia, è consulente e formatore nell'ambito della tematica della qualità dei servizi delle P.A. e delle aziende. Presiede la commissione UNI di normazione tecnica dell'accessibilità ICT (e-accessibility) rappresentando quindi l'Italia ai tavoli di normazione tecnica europea.

5 commenti

      1. Con “nuovi requisiti”, lei intende i 12 del DM 20 marzo 2013?
        Mi chiedo, per una PA che voglia inserire in homepage un logo di validazione per l’accessibilità, a questo punto, è meglio il logo di pubbliaccesso.org o quello WCAG 2.0 AAA?

        1. I requisiti vigenti, quelli del DM 20 marzo 2013 che sono 12. Riguardo la validazione, non esistono validatori per assegnare loghi di conformità in quanto vi sono dei requisiti e dei relativi punti di controllo che richiedono la verifica “umana”. Pertanto il problema non è l’esposizione di un bollino (che di fatto è autocertificazione), quanto il rispetto dei requisiti.

          1. Ok penso di aver compreso: l’esposizione di un logo è un’autocertificazione in ogni caso, qualunque sia il logo utilizzato.
            Per CSS e HTML è possibile avere uno strumento di validazione tecnica; per l’accessibilità la verifica tecnica deve essere necessariamente associata a quella soggettiva …

I commenti sono chiusi.